Il Regolamento del Senato

Capo XII

Della discussione

Articolo 102-bis (1)

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonché sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5a Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 23 novembre 1988 e modificato il 24 febbraio 1999.

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